La sentenza CEDU “Italgomme Pneumatici s.r.l. c. Italia”: effeti sulla normativa antiriciclaggio

La sentenza CEDU “Italgomme Pneumatici s.r.l. c. Italia”, 6 febbraio 2025 – effetti sulla normativa antiriciclaggio

di Gian Marco Antonelli*

1. La sentenza CEDU “Italgomme Pneumatici s.r.l. c. Italia”, 6 febbraio 2025 – 2. Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di ispezioni e controlli valutari e antiriciclaggio – 3. Le prime proposte normative di recepimento della sentenza “Italgomme”, il D.l. 17 giugno 2025, n. 84 – 4. Effetti della sentenza CEDU “Italgomme” sulla normativa antiriciclaggio e criticità

Abstract:

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, con sentenza del 2 febbraio 2025 (Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia) ha condannato l’Italia a rivedere l’impianto normativo afferente alle modalità di svolgimento delle attività ispettive svolte dalla Polizia delle Entrate italiana presso locali commerciali e sedi legali di attività professionali, ed in particolare la portata eccessivamente ampia della facoltà conferite a queste autorità.

La principale criticità derivante dalla sentenza della Corte EDU è insita nella necessità di contemperare le diverse esigenze coinvolte: da una parte quella di rispettare i principi di determinatezza, proporzionalità e giusto procedimento evocati dalla Corte a presidio delle libertà fondamentali degli individui nella materia delle sanzioni amministrative e dall’altra parte l’esigenza di assicurare alle autorità investigative un’adeguata libertà operativa, fondamentale per prevenire tempestivamente ed efficacemente le violazioni del sistema economico-finanziario, anche a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale, fenomeni, questi ultimi, che non possono ritenersi del tutto immuni dalle censure contenute nella sentenza, per una serie di ragioni meglio di seguito illustrate.

1. La sentenza CEDU “Italgomme Pneumatici c. Italia”, 6 febbraio 2025

Con una serie di ricorsi alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (n.n. 36617/18, 7525/19, 19452/19, 52473/19, 55943/19, 261/20, 7991/20, 8046/20, 20062/20, 34827/20, 26376/21, 28730/21 e 20133/22, relativi al caso “Italgomme pneumatici s.r.l. e altri v. Italia”), sono state contestate le misure adottate da funzionari o agenti della “Polizia delle Entrate” (Guardia di Finanza) o dell’”Autorità Fiscale” (Agenzia delle Entrate)1 allo scopo di valutare il rispetto degli obblighi fiscali da parte dei ricorrenti nell’ambito di accessi e ispezioni di locali commerciali, sedi registrate e locali utilizzati per attività professionali dei ricorrenti, e l’esame, la copia e (in alcuni casi) il sequestro dei loro registri contabili, libri contabili, fatture e altri documenti rilevanti ai fini della valutazione fiscale.

I ricorrenti si sono lamentati della portata eccessivamente ampia della facoltà conferita alle autorità nazionali dalla legislazione nazionale e della mancanza di sufficienti garanzie procedurali in grado di proteggerli da abusi o arbitrarietà, e in particolare del fatto che non vi era stato un riesame giudiziario e indipendente delle misure contestate, nè ex ante ex post, invocando l’articolo 8 della Convenzione EDU, anche in combinato disposto con l’articolo 13 e l’articolo 6 § 1 della stessa Convenzione.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,2 accogliendo i ricorsi, ha censurato le modalità di svolgimento dell’attività ispettiva svolta dalla Polizia delle Entrate italiana (Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria) presso locali commerciali e sedi legali di attività professionali, stigmatizzando la portata eccessivamente ampia della facoltà conferite a queste autorità dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e dall’articolo 33 del D.P.R. n. 600/1973, nonché la mancanza nel diritto interno di sufficienti garanzie procedurali in grado di proteggere i soggetti sottoposti ad ispezione o controllo dall’arbitrarietà degli inquirenti. Sintesi delle contestazioni è il rilievo di un quadro normativo e giurisprudenziale inidoneo ad assicurare un sufficiente controllo giudiziario, non solo ex ante, ma anche ex post,3 ossequioso del principio della “full jurisdiction”.4 In particolare, viene denunciata l’illegittima influenza che esercita nella fase del controllo giudiziario la già avvenuta contestazione delle violazioni effettuate dell’autorità amministrativa, con conseguente violazione dell’articolo 8 della Convenzione, anche in combinato disposto con l’articolo 13 e l’articolo 6 § 1 della stessa,5 nonchè l’assenza nell’impianto normativo italiano di uno strumento di contestazione della procedura ispettiva esperibile nel corso della medesima, dovendosi necessariamente attendere che il procedimento sfoci in un provvedimento sanzionatorio, per impugnalo innanzi all’autorità giudiziaria; né vengono qualificati idonei presidi di garanzia, per la loro sostanziale inattuazione, le previsioni dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) ed in particolare la figura del Garante del contribuente (di cui all’art. 13 di tale l. n. 212/2000), istituzione non giurisdizionale, né autorità amministrativa effettivamente operante per la risoluzione della controversia e limitata a funzioni sollecitatorie e di richiesta di annullamento in spontanea autotutela da parte della pubblica amministrazione: quindi funzione garantista meramente astratta e non effettiva.6

All’esito di tali considerazioni la Corte di Strasburgo si dichiara insoddisfatta del quadro giuridico nazionale, in quanto inidoneo a fornire garanzie adeguate ed efficaci contro l’autorità fiscale e la polizia delle entrate, titolari di una discrezione illimitata in relazione all’accesso e alle ispezioni, contraria allo stesso Stato di Diritto,7 con il rischio che tali censure, non tenendo in debito conto del delicato contesto territoriale in cui opera la Guadia di Finanza, possano limitare eccessivamente e soprattutto indiscriminatamente la necessaria autonomia investigativa del Corpo.

I punti salienti della sentenza paiono i seguenti.

Ai paragrafi 76 e 80 viene chiarito che l’articolo 8 della Convenzione EDU, secondo cui <<ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza>> deve intendersi riferito anche alle sedi legali ed altri locali di società e ai locali utilizzati per attività professionali8 e dunque le attività di accesso a tali locali possono considerarsi ammissibili solo alle condizioni indicate dal paragrafo 2 dell’art. 8 citato, secondo cui <<Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui>>.

Ai paragrafi 95 e 97, la sentenza chiarisce che l’espressione <<in conformità con la legge>>, di cui all’articolo 8 § 2 della Convenzione, richiede in primo luogo che la misura impugnata abbia una base nel diritto interno e che il diritto nazionale sia accessibile alla persona interessata, in modo che siano oggettivamente prevedibili le conseguenze a proprio carico. Infine, conclude nel senso che il diritto interno deve essere compatibile con lo stato di diritto, precisando che sarebbe contraria allo stato di diritto una discrezionalità amministrativa senza restrizioni, foriera di violazioni dei principi fondamentali della società democratica sanciti dalla Convenzione EDU; di conseguenza, la legge deve indicare con sufficiente chiarezza la portata di tale discrezionalità conferita alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio.9

Con particolare riferimento al quadro giuridico nazionale, poi, i giudici di Strasburgo danno atto di aver preso in considerazione non solo i testi normativi, ma anche il modo in cui essi sono applicati e interpretati dalle autorità nazionali, ovvero l’effettività dei rimedi e non la loro mera teoricità (paragrafi 96 e 132 della sentenza) e concludono nel senso che anche ammettendo l’esistenza di una base giuridica generale nel diritto italiano per le misure impugnate, tale legge comunque non soddisfa i requisiti di qualità imposti dalla Convenzione (paragrafo 139 della sentenza). Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale viene giudicato inidoneo a garantire il rispetto dei diritti fondamentali enunciati, poiché le misure contestate, sebbene aperte ad alcuni rimedi giudiziari, non sono state oggetto di un riesame sufficiente; pertanto, viene ritenuto che il quadro giuridico nazionale non abbia fornito ai ricorrenti il grado minimo di protezione a cui gli stessi avevano diritto ai sensi della Convenzione. In particolare, i giudici ritengono che la base giuridica nazionale per le misure contestate non sia in grado di delimitare sufficientemente il campo di discrezionalità conferito alle autorità nazionali e di conseguenza non soddisfi il requisito di “qualità del diritto” di cui all’articolo 8 della Convenzione (paragrafo 115 della sentenza). 10

In conclusione, al paragrafo 120 della sentenza, la Corte EDU si dichiara insoddisfatta del quadro giuridico nazionale (sia di diritto positivo che dell’effettiva applicazione delle norme esistenti), in quanto lo stesso non fornisce ai consociati garanzie adeguate ed efficaci contro l’autorità fiscale e la polizia delle entrate, titolari di una discrezionalità illimitata, stante l’assenza di una regolamentazione degli accessi e delle ispezioni idoneo a consentire una valutazione sull’adeguatezza, sul numero, sulla durata e sulla portata di tali operazioni. In questo contesto, i giudici di Strasburgo ritengono che le condizioni previste dalla legge italiana appaiano troppo lassiste per delimitare sufficientemente tale discrezionalità 11 ed invitano il legislatore italiano, da una parte ad indicare chiaramente le circostanze e le condizioni a cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali, a svolgere audit in loco e controlli fiscali sui locali commerciali e sui locali utilizzati per attività professionali, e dall’altra a imporre alle autorità nazionali l’obbligo di motivare lo svolgimento in concreto delle suddette attività di accesso e ispezione, sulla base delle suddette circostanze e condizioni che la normativa italiana dovrà prevedere (paragrafo 148 della sentenza).

Il quadro tracciato dalla sentenza CEDU è estremamente severo verso la normativa interna e la sua applicazione, dunque, tenuto conto della non piena cognizione che i giudici di Strasburgo hanno del contesto territoriale in cui si trova ad operare la Guardia di Finanza, sarà opportuno trovare un punto di equilibrio tra l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali dei consociati enunciati dalla Corte e la garanzia per il Corpo di una libertà investigativa adeguata rispetto alle esigenze di prevenzione del crimine, che i diversi contesti territoriali impongono. Sarà dunque opportuno operare con un prudente apprezzamento, distinguendo accuratamente la molteplicità di fattispecie interessate dalla pronuncia su esaminata.

2. Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di ispezioni e controlli valutari e antiriciclaggio

Pare a questo punto utile illustrare sinteticamente il quadro normativo riscontrato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo al momento dell’esame dei ricorsi.12

Gli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto e gli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di imposte sui redditi attribuiscono alla Guardia di Finanza, nell’abito delle attività di di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di imposte e tributi, oltre alla facoltà di richiedere al soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo informazioni e documentazione allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi confronti e al potere di invitarlo a comparire, il potere di intervento diretto nei luoghi in cui il soggetto svolge la propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo ovvero in altri luoghi allo stesso riferibili. Tali poteri sono attribuiti alla Guardia di Finanza anche nell’esecuzione dei controlli sull’osservanza delle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio, ai sensi dell’art. 9 co. 4 letta a) del D. Lgs. n. 231/2007.13

Nell’attuale contesto normativo, la scelta degli strumenti da utilizzare per lo svolgimento dell’attività ispettiva è rimessa alla valutazione discrezionale degli organi di controllo, i quali non sono tenuti a impiegarli tutti, né tantomeno a seguire una rigida sequenza, avendo però cura di bilanciare la finalità dell’intervento con le guarentigie a tutela dei diritti fondamentali dei consociati previste dall’ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale. In dettaglio, con riguardo al tema dei controlli fiscali, l’accesso nei locali del contribuente deve avvenire sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo (art. 12, co. 1, legge n. 212/2000, cd. Statuto del contribuente), che devono risultare dall’autorizzazione del capo dell’Ufficio, la quale deve indicare lo scopo dell’accesso (art. 52, co. 1, D.P.R. n. 633/1972). Inoltre, l’introduzione nello Statuto del contribuente del principio di proporzionalità nel procedimento tributario14 tra protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, impone che l’azione amministrativa deve essere, da un lato, necessaria per l’attuazione del tributo e, dall’altro, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Ciò posto, è evidente che i presupposti che legittimano l’accesso variano anche a seconda del tipo di locale interessato e del diverso grado di incidenza nella sfera di riservatezza del privato che l’esercizio di tale potere comporta. In ragione di ciò, gli accessi devono essere previamente autorizzati con indicazione dello scopo dell’accesso rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono (art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, richiamato dall’art. 33, 1° comma, del D.P.R. n. 600/73)15 e, ai sensi dell’art. 12 co. 1 della legge n. 212/2000, l’accesso deve essere motivato da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo e – salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati – deve essere effettuato nell’orario di normale apertura delle aziende e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Infine, con particolare riferimento agli accessi in locali adibiti, oltre che all’esercizio di attività economiche, agricole e professionali, anche ad abitazione, essi sono consentiti, ai sensi dell’art. 52 co. 1 del d.P.R. n. 633/1972, solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente.16

Quanto agli effetti dell’illegittima esecuzione dell’accesso, lo stesso Statuto del contribuente (l. n. 212/2000), come novellato dall’art. 1 co. 1 lett. g) del D.Lgs. n. 219/2023, agli artt. 7-ter e segg.,17 prevede un’organica disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria delineando un duplice regime sanzionatorio: quello della “nullità” (art. 7-ter) e quello dell’“annullabilità” (art. 7-bis), a cui si affianca, in via residuale, la figura della “irregolarità” (art. 7-quater) e prevede altresì una disciplina specifica per i vizi dell’attività istruttoria (art. 7-quinquies). Mentre non occorrono particolari precisazioni in riferimento alle sanzioni della nullità e dell’annullabilità,18 quanto alla “irregolarità” degli atti dell’Amministrazione finanziaria (art. 7-quater), che ha luogo per la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all’articolo 7 co. 2,19 essa, per esplicito dettato normativo ha natura diversa dalla annullabilità, ma evidentemente anche dalla nullità e dunque può essere definita come la difformità rispetto allo schema normativo inidonea ad invalidare il provvedimento amministrativo, pur imperfetto.20

Venendo ai “vizi dell’attività istruttoria”, l’art. 7-quinquies sancisce che <<non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge>>, ovvero in violazione di norme di legge poste a tutela di diritti fondamentali dei contribuenti.21 Con riferimento a tale seconda causa di inutilizzabilità, ovvero gli <<elementi acquisiti in violazione di legge>>, non appare del tutto chiaro il confine tra questa ipotesi e quella di violazione di legge che dà luogo ad un vizio di annullabilità dell’atto tributario, ma a titolo esemplificativo, si possono richiamare i casi in cui non vengano rispettate le regole sull’accesso in azienda e negli studi professionali (e non più soltanto quelle presso domicili privati in assenza di autorizzazione della Procura della Repubblica)22, o ancora le fattispecie di violazione delle varie prescrizioni previste dallo Statuto del contribuente in tema di verifica fiscale (ragioni del controllo, orari, informative, e simili).23 In ogni caso, in termini procedurali, l’inutilizzabilità, al pari dell’annullabilità della pretesa erariale, va eccepita nel ricorso introduttivo, a differenza di quanto avviene in campo penale in cui tale vizio è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.24

Venendo al più specifico tema oggetto del presente scritto, chiarito che le norme che disciplinano l’accesso ai fini antiriciclaggio hanno la medesima matrice di quelle vigenti in materia fiscale, occorre interrogarsi sull’applicabilità anche al perimetro di azione dell’attività ispettiva AML/CFT delle garanzie previste dallo “Statuto dei diritti del contribuente”, tema delicato e di non agevole soluzione. Infatti, considerando che nell’espletamento dei compiti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i militari della Guardia di Finanza si avvalgono anche delle potestà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 e dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di IVA e di imposte sui redditi,25 non è agevole disconoscere l’applicabilità anche alla materia antiriciclaggio e antiterrorismo della disciplina dello Statuto del contribuente.

Rinviando alle conclusioni per alcune valutazioni de jure condendo, il dato di cui pare necessario prendere atto è che, alla luce della disciplina vigente, quantomeno limitatamente alla specifica attività sanzionatoria amministrativa avverso i soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. n. 231/2007, i diritti dei soggetti sottoposti a ispezione e controllo sono quelli sanciti dalle leggi che regolano il procedimento amministrativo principale (ovvero quello valutario), nel cui ambito il sub-procedimento dell’ispezione o controllo antiriciclaggio si va ad incardinare e dunque trovano applicazione le previsioni dello Statuto del Contribuente.26

3. Le prime proposte normative di recepimento della sentenza “Italgomme”, il D.l. 17 giugno 2025, n. 84

Appena cinque giorni dopo la sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2025, ovvero l’11 febbraio 2025, è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 1376 “Disposizioni in materia di rafforzamento del rispetto del domicilio e del diritto di difesa del contribuente nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale”.27 Il testo della novella è preceduto da un comunicato alla Presidenza ampio ed articolato in cui si dà atto che <<la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia ravvisando un palese contrasto tra la normativa e la prassi accertativa italiana e le libertà fondamentali, a causa della scarsa attenzione al principio di proporzionalità e per l’assenza di adeguata tutela giurisdizionale, in caso di accesso al domicilio, latamente inteso>>. Viene altresì ricordata la censura contenuta nella sentenza “Italgomme” secondo cui la normativa italiana vigente, per i casi di accesso ai locali adibiti esclusivamente all’esercizio di imprese, arti e professioni prevede la semplice autorizzazione del capo dell’ufficio da cui i funzionari che effettuano l’accesso dipendono e solo per gli altri casi, invece, è previsto l’intervento del procuratore della Repubblica. Dunque – accennando alla promulgazione dell’articolo 252-bis del codice di procedura penale (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero), avvenuta nel 2021, proprio per conformarsi alle censure della Corte EDU nel Caso Brazzi c. Italia del 2018 – ci si duole del fatto che tale norma di garanzia <<non si estende in alcun modo alle perquisizioni del procedimento tributario, per quanto – nella sostanza – i rischi di lesione ai diritti di cui agli articoli 6 e 8 della CEDU siano i medesimi (omissis). Tale disparità di trattamento tra perquisizioni svolte nel processo penale e perquisizione tributaria è del tutto priva di giustificazioni, non solo per l’identità di pregiudizio alla vita privata che determina l’atto di perquisizione, ma anche in ragione della natura estremamente afflittiva delle sanzioni amministrative che possono essere irrogate al contribuente con l’atto di accertamento>>.

Lo stesso comunicato alla Presidenza, in sostanza, dà atto della mancanza di tutela nell’attuale ordinamento interno per chi subisce perquisizioni tributarie, sia ex ante, sia ex post, in violazione degli articoli 8 e 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, soprattutto se i mandati di perquisizione non sono seguiti da accertamento fiscale e dà perciò atto dell’urgente necessità di ottemperare alle prescrizioni pervenute dalla Corte EDU ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione EDU (rubricato “Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze”).

All’attenta ricostruzione e presa d’atto delle censure della Corte EDU contenuta nel comunicato alla Presidenza, segue un disegno di legge28 assai poco soddisfacente delle prescrizioni della Corte, che ha ad oggetto esclusivamente gli accessi presso locali adibiti in tutto o in parte ad abitazione, restando di fatto inattuate le prescrizioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che si occupano specificamente degli accessi ai locali adibiti esclusivamente all’esercizio di imprese, arti e professioni, essendo per le abitazioni o per i locali promiscui destinati in parte anche ad abitazione già prevista lo strumento di garanzia dell’autorizzazione del del procuratore della Repubblica.

Dopo ulteriori cinque mesi, lo scorso 15 luglio 2025, è stato pubblicato sul bollettino delle Giunte e Commissioni una Proposta emendativa all’atto della Camera n. 2460, di “Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale”29, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il primo agosto 2025 – che ha previsto una modifica dello Statuto del Contribuente 30 comportante un obbligo di adeguata indicazione e motivazione delle circostanze e delle condizioni giustificative di tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali – anch’essa in attuazione delle prescrizioni contenute nella più volte citata sentenza della Corte EDU “Italgome”.

La novella è molto più ampia di quella contenuta nel primo Ddl. n. 1376 su citato, perchè prevede un obbligo di motivazione analitica di tutte le circostanze e condizioni giustificative per tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, anche se non destinate neanche parzialmente ad abitazione. Essa trova applicazione per i soli atti di autorizzazione e verbali di accesso, ispezioni e verifiche fiscali redatti successivamente alla data della sua entrata in vigore, tanto essendo previsto dalla formulazione del comma 2 del nuovo art. 13-bis della citata legge n. 212/2000.

Con la previsione dell’obbligo di motivazione, introdotto dalla novella in oggetto, risulta formalmente rispettato l’invito della Corte EDU ad imporre alle autorità nazionali l’obbligo di motivare e di giustificare gli accessi e le ispezioni (paragrafo 148 della sentenza su citato) anche per valutare il numero, la durata e la portata delle operazioni di accesso e ispezioni dell’autorità fiscale e della polizia delle entrate (paragrafo 120 della sentenza “Italgomme”), tuttavia non risulta rispettato l’obbligo, sancito nello stesso paragrafo 148 della sentenza, di indicare con norme chiare le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a svolgere audit in loco e controlli fiscali, con ciò limitando notevolmente la stessa funzione di garanzia dell’obbligo di motivazione degli interventi, non essendo previsto il parametro normativo astratto con il quale riscontrare l’adeguatezza e legittimità dell’intervento, secondo la motivazione addotta.31 D’altra parte, va ricordato che l’art. 12 co. 2 dello Statuto del Contribuente nella sua originaria formulazione già prevedeva il diritto del contribuente di essere informato delle ragioni che giustificative della verifica e del suo oggetto, ma nella prassi la motivazione ha sempre tendenzialmente coinciso con l’indicazione delle ragioni che hanno portato a selezionare quel certo contribuente, rendendo giuridicamente inutile tale motivazione e non in grado di spiegare perché l’Autorità fiscale abbia ritenuto sussistere quelle <<esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo>> di cui all’art. 12 dello Statuto del contribuente, anziché procedere con altri mezzi istruttori, meno invasivi.32

La novella non recepisce neppure l’obbligo di assicurare un efficace esame giudiziario ex ante o ex post della legalità rispetto alla necessità e proporzionalità dell’accesso o ispezione (paragrafo 137 della sentenza “Italgomme”), poiché l’obbligo di motivazione di tutte le circostanze e condizioni giustificative dell’accesso previsto dalla novella consente una cognizione piena ex post dell’autorità giudiziaria esclusivamente di carattere formale e limitata alla sola fase procedurale. Infatti, da una parte l’assenza dei parametri normativi astratti in base ai quali valutare l’adeguatezza delle scelte operative indicate nella motivazione relega l’attività del giudice ad una mera valutazione secondo equità, contraria ai principi dello Stato democratico di diritto33 e dall’altra continuano a restare sottratte ad una cognizione piena dell’autorità giudiziaria le modalità di svolgimento dell’intervento, dato che il verbale redatto all’esito delle operazioni di verifica continua a fare piena prova fino a querela di falso circa quanto in esso indicato dall’autorità inquirente e dunque continua a non consentire un riesame pieno con riferimento agli accadimenti fenomenici verbalizzati, come richiesto invece dalla Corte EDU in ossequio al principio della c.d. full jurisdiction.34

Ultimo rilievo che va necessariamente mosso alla novella in esame, attiene alla scelta del contesto normativo nel quale lo stesso si inserisce: lo Statuto del contribuente, proprio la normativa le cui garanzie la Corte di Strasburgo ritiene di fatto inattuate (paragrafi 132 e 133 della sentenza “Italgomme”). In proposito basta rilevare che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, le autorizzazioni ad accessi e ispezioni dovrebbero delimitare l’oggetto del controllo circoscrivendo la tipologia di documenti ed elementi probatori acquisibili, ma di fatto, come sopra accennato, per la giurisprudenza interna35 l’autorizzazione è un mero adempimento procedimentale che non circoscrive l’ambito dell’ispezione. A ciò si aggiungano le perplessità su evidenziate circa l’applicabilità delle garanzie previste dallo Statuto del contribuente alla normativa AML/CFT.

La strada tracciata dal legislatore interno per conformarsi alle prescrizioni della Corte di Strasburgo non appaiono dunque tecnicamente soddisfacenti.

4. Effetti della sentenza CEDU “Italgomme” sulla normativa antiriciclaggio e criticità

La sentenza CEDU “Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia” ha significative implicazioni su tutte le delicate attività di polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 68/2001 svolte dalla Guardia di Finanza, che potrebbero riguardare anche gli interventi antiriciclaggio, i quali, come visto si svolgono, ai sensi dell’art. 9 co. 4 letta a) del D. Lgs. n. 231/2007, con le potestà di accesso, ricerca, ispezione e verifica attribuiti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto, e dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di imposte sui redditi.36 Dunque, le considerazioni dei giudici di Strasburgo potrebbero avere un impatto significativo sull’attività di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale e dunque sulla sicurezza di tutte le istituzioni democratiche; per questo il loro recepimento dovrà essere condotto tenendo conto delle sostanziali differenze esistenti tra l’attività sanzionatoria amministrativa in senso stretto e la più ampia e delicata attività di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale.37 D’altra parte la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, contiene un chiaro bilanciamento tra le garanzie enunciate dalla sentenza in esame (art. 8 par. 1 CEDU) ed i principi preordinati e prevalenti, quali la sicurezza nazionale e la pubblica sicurezza (cfr. in particolare art. 8 par. 2 CEDU); dunque è possibile superare il divieto di violazione del domicilio allorquando ciò sia necessario alla sicurezza nazionale e alla prevenzione di reati.

Da tali considerazioni emerge la principale criticità derivante dalla sentenza della Corte EDU “Italgomme”, insita nella necessità di contemperare le diverse esigenze coinvolte: da una parte quella di assicurare alle autorità investigative un’adeguata libertà operativa, fondamentale per prevenire tempestivamente ed efficacemente i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale e dall’altra parte l’esigenza di rispettare i principi di determinatezza, proporzionalità e giusto procedimento evocati dalla Corte EDU a presidio delle libertà fondamentali degli individui nella materia delle sanzioni amministrative, non solo di carattere fiscale ma anche antiriciclaggio.

Sulla scorta di queste considerazioni ed in quest’ottica, i passaggi fondamentali della sentenza della Corte di Strasburgo paiono riassumibili nell’enunciazione di due principi fondamentali:

– la garanzia di un idoneo esame giudiziario ex ante o ex post di fronte ad un’autorità terza e imparziale (paragrafi 123, 130 e 137, 149 della sentenza), ovvero secondo il canone estremamente rigoroso della full jurisdiction, che esige un processo giusto e paritario conforme all’art. 6 Convenzione EDU, investente in fatto come in diritto l’intero merito della pretesa punitiva38 e

– la garanzia di una regolamentazione normativa dei poteri di accesso e ispezione della Polizia Valutaria (paragrafo 95, 97, 118, 120, 132, 139 e 148 della sentenza)39, in ossequio al principio di legalità e al suo corollario, il principio di determinatezza, che trovano il proprio fondamento nell’art. 7 della CEDU, oltre che nell’art. 25 della Costituzione e, con riferimento alle sanzioni amministrative, anche nell’art. 1 della L. 689/1981. E’ infatti appena il caso di ricordare che senza norme chiare e precise sarebbe anche impossibile un giusto processo e priva di senso qualsiasi motivazione, poiché i giudici potrebbero agire secondo il proprio arbitrio e la motivazione non consentirebbe di riscontrare la conformità alla legge di quanto in essa indicato.

Per determinatezza si intende, tradizionalmente, un requisito di formulazione della fattispecie in termini precisi ed univoci, in quanto la chiarezza delle disposizioni normative, ovvero del loro significato, è elemento imprescindibile di quell’esigenza fondamentale che è la certezza del diritto. Occorre perciò una chiarezza assoluta del precetto normativo che positivizza la condotta vietata e la relativa sanzione, affinché sia comprensibile senza incertezze la condotta vietata e le esatte conseguenze della sua realizzazione,40 così evitando l’indiscriminato arbitrio dell’organo giudicante, che non avrebbe invece limiti di fronte a precetti normativi ambigui ed incerti. Le disposizioni che disciplinano il potere sanzionatorio non possono non delineare puntualmente la fattispecie, ovvero il fatto antigiuridico che costituisce il presupposto per l’irrogazione della misura punitiva, in quanto una norma indeterminata nella individuazione della condotta lederebbe anche il diritto di difesa, garantito sia costituzionalmente (art. 24 Cost.) che dalla Convenzione EDU (artt. 47 e 48 CEDU).41

Tali principi oggi ribaditi dalla sentenza “Italgomme pneumatici s.r.l. e altri c. Italia” con riferimento alle ispezioni della Guardi di Finanza ex art. 52 D.P.R. n. 633/1972 sono stati costantemente affermati dalla Corte EDU (si ricordino le note sentenze “Engel c. Paesi Bassi”, 1976 e “Grande Stevens e altri c. Italia”, 2014) e pertanto richiedono un’attenta riflessione onde evitare che possa risultare viziata la stessa procedura di contestazione delle violazioni e comminazione delle sanzioni. Naturalmente, il tema riguarda le sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio previste dal D.lgs. n. 231/2007 per l’omissione dei doveri dei soggetti obbligati, mentre va scongiurato il rischio che le enunciate guarentigie possano essere strumentalizzate da menti criminali per limitare i poteri della Guardia di Finanza nella repressione di fenomeni ben più gravi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Ciò posto, de jure condendo, il legislatore nazionale dovrà aver cura di distinguere adeguatamente le tipologie e le finalità degli interventi delle autorità inquirenti, al fine di non paralizzare l’attività investigativa ed ispettiva della Polizia valutaria limitandone i poteri di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale, ma rispettando i su enunciati principi fondamentali nell’attività sanzionatoria amministrativa.

D’altra parte, si è visto che l’esito della sentenza “Italgomme” non è addebitabile solo al legislatore domestico e il vulnus al citato art. 8 CEDU non è determinato esclusivamente da una normativa eccessivamente generica e foriera di una discrezionalità illimitata dell’autorità fiscale nell’effettuazione degli accessi, ispezioni e verifiche, ma ad un più attento esame, per tale situazione sembra altrettanto responsabile quella parte della giurisprudenza nazionale, che, nell’interpretare le norme sui poteri di accesso, ha costantemente adottato una posizione sbilanciata a favore dell’interesse erariale, senza prestare la dovuta attenzione ai diritti del soggetto sottoposto a ispezione o controllo, pur quando questi sono chiaramente sanciti anche dal diritto positivo.42

Dunuqe, de jure condito è opportuno che gli inquirenti e l’autorità giudiziaria recepiscano da subito i principi fondamentali enunciati nella sentenza “Italgomme” anche nell’ambito dell’attività sanzionatoria amministrativa, come quella che riguarda l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, rimeditando le modalità di accertamento delle violazioni nell’ottica del rispetto dei principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla presunzione di innocenza al giusto procedimento (art. 6 CEDU), tenendo sempre nella dovuta considerazione l’elemento soggettivo dell’agente per valutare l’esistenza o meno di una violazione giuridicamente sanzionabile.43

In particolare, con riferimento alle specifiche attività di accesso e ispezione della Guardia di Finanza, il recente D.l. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025 impone l’obbligo di un’adeguata indicazione e motivazione delle circostanze e delle condizioni giustificative di tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, anche se non destinate neanche parzialmente ad abitazione e tale motivazione, in ossequio al principio di proporzionalità (di cui all’art. 10-ter della legge n. 212/2000), deve dar conto della necessità dell’accesso autorizzato e della sua congruità rispetto alle finalità perseguite. Il tutto sotto la comminatoria della inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in violazione di legge ai sensi dell’art. 7-quinquies della legge n. 212/2000, disciplina la cui applicabilità all’attività amministrativa volta a sanzionare l’inosservanza degli obblighi antiriciclaggio imposti ai soggetti obbligati dal D.lgs. n. 231/2007 è stata su esaminata.44

Quanto invece al recepimento dei principi enunciati dalla Corte di Strasburgo da parte dell’autorità giudiziaria italiana, va dato conto di una prima importante risposta: l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 11910, del 6 maggio 2025, con cui la Corte ha chiesto alle parti processuali di proporre osservazioni circa l’impatto sul giudizio in esame della Corte EDU 6 febbraio 2025, Causa Italgomme Pneumatici Srl e altri c. Italia, ai sensi dell’articolo 384 co. 3 C.p.c.45

*Notaio Presidente dell’Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio – IRFA

1Le esatte parole della Corte sono le seguenti: <<the Revenue Police (Guardia di Finanza) or the Tax Authority (Agenzia delle Entrate)>>

2 La sentenza è del 6 febbraio 2025, caso “Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia”, ricorso n. 36617/18 (e altri dodici), https://www.echr.coe.int/

3 Le parole della corte sono le seguenti: <<the domestic legal framework did not provide sufficient procedural safeguards, as the contested measures, although open to some judicial remedies, were not subject to a sufficient review>>.

4 Ampiamente sul principio della full jurisdicion S. Cimini, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 2017, 117 e segg. e F. Goisis, Le sanzioni amministrative e il diritto europeo, in AA.VV., La Sanzione amministrativa, coordinato da Alessandra Cagnasso, Napoli, 2016, 29 e segg.

5 Per un esame della legislazione nazionale in tema accertamenti delle violazioni amministrative, M. D’Orsogna, Gli atti di accertamento della violazione, in AA.VV., La Sanzione amministrativa, coordinato da Alessandra Cagnasso, Napoli, 2016, 561 e segg.

6 G.M. Antonelli, G. Bozzelli, Antiriciclaggio: la Corte europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per le procedure di accertamento della Guardia di Finanza, Giustiziacivile.com, 25 Febbraio 2025, 4;  sulla non vincolatività delle decisioni del Garante del contribuente, Cass, sent. n. 25212 del 24 agosto 2022.

7 Le parole della corte sono le seguenti: <<In matters affecting fundamental rights, it would be contrary to the rule of law, one of the basic principles of a democratic society enshrined in the Convention, for a legal discretion granted to the executive to be expressed in terms of an unfettered power>>

8 Vengono citati dalla Corte EDU i seguenti precedenti: Société Colas Est e altri v. Francia, no. 37971/97, § 41, CEDU 2002-III; Vinci Construction e GTM Génie Civil et Services v. Francia, n. 63629/10 e 60567/10, § 63, 2 aprile 2015; e Bernh Larsen Holding AS e altri, citati sopra, §§ 104- 05; André e Another v. Francia, no. 18603/03, §§ 36-37, 24 luglio 2008, e Xavier Da Silveira c. Francia, no. 43757/05, § 32, 21 gennaio 2010.

9 Le parole della Corte sono le seguenti <<For domestic law to meet these requirements, it must afford a measure of legal protection against arbitrary interferences by public authorities with the rights safeguarded by the Convention. In matters affecting fundamental rights, it would be contrary to the rule of law, one of the basic principles of a democratic society enshrined in the Convention, for a legal discretion granted to the executive to be expressed in terms of an unfettered power. Consequently, the law must indicate with sufficient clarity the scope of any such discretion conferred on the competent authorities and the manner of its exercise>>. I precedenti richiamati sono: De Tommaso v. Italia [GC], n. 43395/09, § 107, 23 febbraio 2017, Heino v. Finlandia, no. 56720/09, § 36, 15 febbraio 2011, e Brazzi, § 39, citato sopra

10 Non può smentirsi quanto rilevato dalla Corte EDU rispetto alla concreta applicazione delle norme vigenti, infatti l’approccio assunto negli anni dalla giurisprudenza nazionale rispetto all’autorizzazione all’accesso richiesta dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 svilisce eccessivamente la funzione dell’obbligo di motivazione, come confermano le stesse parole della Cassazione (Cass., SS.UU., 21 novembre 2002, n. 16424. Nello stesso senso Cass., 18 dicembre 2014, n. 26829, e Cass., 6 novembre 2019, n. 28563) secondo cui tale obbligo di autorizzazione costituisce un <<mero adempimento procedimentale, per l’opportunità che la perquisizione trovi l’avallo di Autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata>> e <<l’atto di autorizzazione dell’accesso ai locali dell’impresa (omissis) non circoscrive l’ambito dell’ispezione all’epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione>> (Cass., 7 agosto 2009, n. 18155; conforme Cass., 2 marzo 1999, n. 1728). Addirittura, con riguardo agli accessi operati dalla Guardia di Finanza, Cass., 28 giugno 2019, n. 17526 reputa che l’autorizzazione amministrativa del comandante di zona non sia nemmeno necessaria, affermando che <<Per giurisprudenza ormai pacifica di questa Corte (Sez. 5, sent. n. 16017 dell’8 luglio 2009; n. 16661 del 29 luglio 2011; e n. 1444 del 22 gennaio 2013), ai sensi della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35, la Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria>>.

11 Vengono citati come precedenti: Funke v. Francia, 25 febbraio 1993, § 57, Serie A n. 256-A; Crémieux v. Francia, 25 febbraio 1993, § 40, Serie A n. 256-B; e Miailhe contro. Francia (n. 1), 25 febbraio 1993, § 38, Serie A n. 256-C

12Si rinvia al successivo capitolo 4 per la recente novella allo Statuto del Contribuente di cui al D.l. n. 84/2025, come convertito in legge con modificazioni

13Com’è noto, nell’ambito degli obiettivi e delle priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, sono sviluppati dalla Guardia di Finanza gli interventi antiriciclaggio, con la duplice finalità di evitare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per finalità illecite da parte della clientela che opera attraverso i soggetti obbligati, contrastando il riciclaggio dei proventi criminali, i delitti ad esso presupposti ed il finanziamento del terrorismo e di accertare il corretto assolvimento degli adempimenti previsti dalla disciplina AML/CFT (Anti Money Launding/Combating the Financing of Terrorism). Ciò posto, l’art. 9 co. 4 D.lgs. n. 231/2007 prevede: <<Per le finalita’ di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza: a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli; a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati; b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell’articolo 40.>>

14Legge n. 212/2000, art. 10-ter: <<Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie>>.

15Come rimarcato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., 16 ottobre 2009, n. 21974), tale autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto, attesa la natura eccezionale delle circostanze nelle quali l’Amministrazione agisce, con rilevanza verso terzi, con atti meramente verbali o comportamenti concludenti.

16Ai fini della normativa in esame, un locale può essere qualificato abitazione solo nelle fattispecie di effettiva destinazione di un certo luogo allo svolgimento di attività rientranti nella sfera privata ed intima della persona e della propria famiglia ed il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che autorizza l’accesso nei locali ad uso promiscuo assolve ad una funzione formale di controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla legge stessa, per cui, la richiesta di accesso elaborata dagli organi di controllo non deve riportare altra motivazione oltre a quella che dà atto della coincidenza fra domicilio privato e luogo di svolgimento dell’attività (fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972). Tale autorizzazione deve essere richiesta ed ottenuta per iscritto nei giorni antecedenti all’avvio dell’intervento

17g) dopo l’articolo 7, sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis (Annullabilita’ degli atti dell’amministrazione finanziaria). – 1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validita’ degli atti. 2. I motivi di annullabilita’ e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio.
Art. 7-ter (Nullita’ degli atti dell’amministrazione finanziaria). – 1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullita’ qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto. 2. I vizi di nullita’ di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
Art. 7-quater (Irregolarita’ degli atti dell’amministrazione finanziaria). – 1. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilita’.
Art. 7-quinquies (Vizi dell’attivita’ istruttoria). – 1. Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.
Art. 7-sexies (Vizi delle notificazioni). – 1. E’ inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge e’ nulla, ma la nullita’ puo’ essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreche’ l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento. 2. L’inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’inefficacia. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.»

18 Sul tema: F. Pepe, “Delega fiscale: prospettive di riforma delle invalidità degli atti impositivi”, in il fisco, vol. 47, 21/2023, pagg. 2015 ss.; A. Carinci, “Revisione dello Statuto del contribuente tra ambizioni e criticità”, in il fisco, vol. 47, 37/2023, pagg. 3467 ss.; E. Marello – F. Pepe, “L’introduzione di una disciplina generale delle invalidità tributarie nella Legge delega di riforma fiscale n. 111/2023”, in E. Manzon – G. Melis (a cura di), Il diritto tributario nella stagione delle riforme. Dalla Legge 130/2022 alla Legge 111/2023, Pisa, 2024, pagg. 175 ss.; G. Melis, “Una visione d’insieme delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: i principi del procedimento tributario”, in il fisco, vol. 48, 3/2024, pagg. 221 ss..

19Art. 7 co. 2 L. n. 212/2000: <<2. Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.>>

20L’Irregolarità si ha quando la difformità rispetto allo schema legale è di così poca rilevanza da non essere ritenuta dal legislatore come causa di annullabilità (M.S. Giannini Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 428). Si tratta generalmente di violazioni di legge di carattere formale. L’irregolarità è sempre sanabile e l’eventuale accertamento potrà dare luogo, se mai, a sanzioni di carattere disciplinare a carico del funzionario che abbia posto in essere l’atto irregolare (P. Virga, Diritto Amministrativo, 2 atti e ricorsi, Milano 1987, 111 e seg.). Sugli effetti dell’irregolarità in termini generali Cons. Stato, sez. V, sent. 28 luglio 2015, n. 3710; Cons. Stato sez. V, 13 agosto 2024, n. 7119; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2753 del 1° aprile 2025;.

21Con specifico riferimento alla prima causa di inutilizzabilità, occorre ricordare che l’art. 12, co. 5, disciplina i termini della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente per l’esecuzione del controllo la verifica e dispone che la permanenza non deve superare i 30 giorni lavorativi, suscettibili di proroga sottoscritta dal capo dell’ufficio e comunicata tramite regolare notifica al contribuente <<per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio>>.
Sull’argomento, qualche perplessità permane nel caso in cui, spirato detto termine, il divieto di acquisizione sia riferito soltanto agli elementi di prova acquisibili presso la sede del contribuente o più in generale anche presso terzi (dando cioè rilevanza unicamente allo spirare del termine e non al luogo di acquisizione).

22Sul punto, come accennato, le norme che regolamentano l’accesso in locali adibiti ad attività commerciali e professionali stabiliscono che la necessaria autorizzazione del capo ufficio indichi lo scopo della verifica (art. 52, D.P.R. n. 633/1972), che gli accessi siano giustificati da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo e che il contribuente sia prontamente informato sulle ragioni della verifica e sull’oggetto che la riguarda (art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente). Da queste disposizioni è agevole desumere che l’autorizzazione all’accesso dev’essere motivata e che tale motivazione non è soltanto funzionale a una questione interna all’Amministrazione, nella prospettiva dell’efficienza dell’azione amministrativa e di un controllo gerarchico sull’operato degli agenti verificatori. Al contrario, l’autorizzazione all’accesso e la motivazione da cui questa deve essere assistita svolgono altresì un ruolo di garanzia nei confronti del soggetto destinatario della verifica.

23L’autorizzazione deve indicare lo “scopo” della verifica, per accedere nei locali del contribuente occorrono effettive esigenze di indagine sul luogo e il contribuente ha il diritto di conoscere le ragioni e l’oggetto della verifica; ciò significa che la motivazione dell’ordine di servizio deve circoscrivere i poteri discrezionali dei verificatori nel caso concreto, delimitando e circoscrivendo l’ambito dell’ispezione.

24Cass,18 settembre 2015, sent. n. 18448; Cass. civ., Sez. trib., sent. 15 novembre 2022, n. 33573; Cass. civ., Sez. trib., sent. 8 settembre 2023, n. 26201; D. Stevanato, Fondamenti di diritto tributario, Firenze, 2019, pag. 304.

25L’art. 9 co. 4 D.lgs. n. 231/2007 prevede che: <<Per le finalita’ di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza: a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria>>. Il punto è molto delicato, perchè la particella “anche” lascia intendere l’attribuzione al Corpo di poteri ulteriori a quelli previsti dalla normativa valutaria, tuttavia sarebbe auspicabile un’attribuzione espressa di tali poteri ulteriori all’interno del corpus normativo del D.lgs. n. 231/2007, così come sarebbe auspicabile che tali poteri fossero quanto più ampi possibili, per consentire un’efficace azione di prevenzione.

26La circolare n. 265.000 del 29.07.2002, del Comando Generale – III Reparto Operazioni, recante “Il ruolo di polizia economia e finanziaria della Guardia di Finanza: competenze e potestà d’indagine”, Paragrafo 6.c., pag. 32, prevede che occorre distinguere tra le verifiche fiscali dalle ispezioni avviate in altri ambiti economico-finanziari (come nel caso dell’ispezione/controllo AML/CFT) e che per le prime, i verificatori si atterranno scrupolosamente ai contenuti dello “Statuto dei diritti del contribuente” ex L. n. 212/2000, le cui norme vengono qualificate come princìpi generali dell’ordinamento tributario e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria. Diversamente, per le altre ispezioni (tra cui quelle antiriciclaggio), gli organi di controllo si uniformeranno alle regole procedurali sancite dalle norme vigenti nei vari settori, tra cui i princìpi previsti in via generale dalla L. n. 689/1981 connessi alle violazioni amministrative.
Il principio più che condivisibile, pare tuttavia richiedere la positivizzazione ad opera di una fonte normativa primaria, in quanto la circolare del Corpo non può ritenersi idonea a disconoscere l’applicazione delle garanzie previste dallo Statuto del contribuente, legge dello Stato, alla luce di quanto sopra illustrato e di quanto anche recentemente chiarito in termini più generali dal Consiglio di Stato (IV sez., 24 ottobre 2023, sent. n. 9188), che ha ricordato che la circolare è mero atto interno dell’Amministrazione privo di rilievo, spessore e valore normativo.

27 Per un commento al dd.l. G. M. Antonelli, G. Bozzelli, “Antiriciclaggio: il ddl su ispezioni e controlli varato dopo la sentenza CEDU Italgomme”, QG quotidiano giuridico 14 marzo 2025,

28 Le modifiche proposte all’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 sono riportate in corsivo nel testo che segue: <<Art. 52 Accessi, ispezioni e verifiche

Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto.

In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina, motivata in ragione delle risultanze acquisite allo stato della verifica tributaria condotta dagli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto, per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.

L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 52-bis

(disegno di legge)

1. (Tutela giurisdizionale in materia di accessi domiciliari e acquisizioni documentali) – Il contribuente nei cui confronti sia stato eseguito, ai sensi dell’articolo 52, commi dal primo al terzo del presente decreto, un accesso presso locali adibiti in tutto o in parte ad abitazione ovvero che sia stato sottoposto, durante l’accesso, a perquisizioni personali o all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili o alla richiesta di esame di documenti o di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, entro venti giorni dall’esecuzione delle suddette attività, può proporre, con istanza motivata, al presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per territorio in ragione della circoscrizione in cui ha sede l’Ufficio dell’ente impositore procedente, richiesta di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria competente e conseguente dichiarazione di inutilizzabilità delle risposte rese dal contribuente medesimo nonché della documentazione, delle scritture e dei libri o registri acquisiti in copia o sequestrati.

2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere notificata, anche tramite il servizio postale, all’Ufficio dell’ente impositore procedente, il quale, entro venti giorni dalla notifica, può depositare proprie memorie e documenti.

3. Il presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado decide con sentenza.

4. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle corti di giustizia tributaria, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell’ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili>>.

29 Atto Camera: 2460 – “Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale” (2460) – Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2025

<<Art. 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All’articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso.».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>.

Nuovo Articolo 12, legge 27 luglio 2000, n. 212, risultante dall’emendamento, ove definitivamente approvato:

<<Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attivita’ commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

Negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attivita’ e con modalita’ tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita’ stesse nonche’ alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facolta’ di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche’ dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l’assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili puo’ essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo’ superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita’ dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi’ come l’eventuale proroga ivi prevista, non puo’ essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non piu’ di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita’ semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita’ non conformi alla legge, puo’ rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13.>>

30La più volte citata legge 27 luglio 2000, n. 212.

31 Per citare Kelsen, solo <<se noi presupponiamo una norma che prescriva o autorizzi un determinato comportamento umano, noi possiamo definire come comportamento corretto quello che è conforme alla norma presupposta, e come comportamento non corretto quello che non è conforme a quella norma>> (H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pur del diritto, Einaudi, 2000, 209)

32 D. Stevanato, Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti di libertà secondo la Corte EDU, in Corr. trib., 2025, pp. 417 ss

33 <<O la legge parla chiaro, ed allora il Magistrato non può alterarla; o la legge è oscura tanto, che l’ambiguità del senso darebbe luogo all’arbitrio (omissis) Il languore delle leggi, la forza della cabala, e l’incertezza del dritto sono quelle fangose vene, donde sorge il gran torrente del le liti>>, Gaetano Filangieri, Riflessioni Politiche su l’ultima Legge del Sovrano che riguarda la riforma della Giustizia, Napoli, 1774, 68 e seg.

34 Sul principio della full jurisdicion S. Cimini, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 2017, 117 e segg. e F. Goisis, Le sanzioni amministrative e il diritto europeo, in AA.VV., La Sanzione amministrativa, coordinato da Alessandra Cagnasso, Napoli, 2016, 29 e segg.

35 Cass., 2 marzo 1999, n. 1728 cit.; Cass., SS.UU., 21 novembre 2002, n. 16424 cit.; Cass., 7 agosto 2009, n. 18155 cit.; Cass., 18 dicembre 2014, n. 26829, e Cass., 6 novembre 2019, n. 28563 cit.; Cass., 28 giugno 2019, n. 17526 cit..

36 Gli esiti della sentenza in oggetto in materia di antiriciclaggio erano stati previsti in G.M. Antonelli, Le sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio, Notariato, Wolters Kluwer, 1/2024, in particolare nella parte in cui la Corte EDU esige che il diritto nazionale sia accessibile alla persona interessata in maniera chiara ed intellegibile, in ossequio ai principi di legalità e determinatezza dei precetti (cfr. art. 7 CEDU), purtroppo sovente disattesi dall’attuale normativa antiriciclaggio e nella parte in cui è esatta una full jurisdiction, nell’esame giudiziario in ambito di sanzioni amministrative come quelle antiriciclaggio. Secondo tale principio, in particolare i diritti sanciti dalla Convenzione EDU possono essere recuperati e garantiti anche solo nella fase giurisdizionale che segue quella amministrativa, con il ricorso dinnanzi ad un giudice, ma solo a condizione che tale giudice sia dotato di una cognizione piena (full jurisdiction), come, evidentemente, non avviene nelle procedure ispettive della Guardia di Finanza, in cui il verbale elevato fa pubblica fede fino a querela di falso.

37Si ricordi, infatti, che ai sensi dell’art. 9 co. 5 del D.lgs. n. 231/2007 l’attività di accertamento e contestazione delle violazioni, si aggiunge alle ulteriori <<competenze del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria>>, tra le quali, a titolo esemplificativo, quello di sospendere operazioni sospette in forza dell’art. 6 co. 4 del D.lgs. n. 231/2007.

38 F. Goisis, Le sanzioni amministrative e il diritto europeo, cit., 48 e seg. e S. Toschei, La giurisdizione nelle sanzioin amministrative, in AA.VV. La sanzione amministrativa, cit., 1047 e segg.

39 Le parole della corte sono le seguenti:<<First of all, the domestic legal framework, if necessary by means of relevant administrative practice directions, should clearly indicate the circumstances in which and the conditions on which the domestic authorities are allowed to access premises and carry out on-site audits and tax checks on business premises and premises used for professional activities>>.

40 Il principio è ribadito anche nel paragrafo 95 della sentenza “Italgomme”, ove è scritto: <<The Court reiterates at the outset that the expression “in accordance with the law”, within the meaning of Article 8 § 2 of the Convention, requires firstly that the impugned measure should have some basis in domestic law. Secondly, the domestic law must be accessible to the person concerned. Thirdly, the person affected must be able, if need be with appropriate legal advice, to foresee the consequences of the domestic law for him or her, and fourthly, the domestic law must be compatible with the rule of law (see, among other authorities, De Tommaso v. Italy [GC], no. 43395/09, §  107, 23  February 2017, Heino v. Finland, no. 56720/09, § 36, 15 February 2011, and Brazzi, § 39, cited above)>>.

41 G.M. Antonelli, Le sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio, cit., 29

42 In termini analoghi, sebbene un po’ più netti, D. Stevanato, op. cit. 421.

43 Con specifico riferimento a tale attività sanzionatoria amministrativa è significativa anche un’altra recente sentenza della Corte EDU del 29 aprile 2025, n. 49617/22 – K. c. Slovacchia, relativa a un caso di perquisizione di uno studio notarile in cui è stato censurato dalla Corte il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto nei confronti del notaio indagato per appropriazione indebita aggravata, sempre a causa della violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sentenza della Corte EDU estende agli studi notarili le garanzie già previste per gli studi legali con riferimento agli atti di ricerca della prova, ferma restando solo per questi ultimi l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 103, c.p.p. (Bu. c. Germania, 28 aprile 2005, n. 41604/98, §§ 31-32; He. c. Finlandia, 15 febbraio 2011, n. 56720/09, § 33; Pr. c. Bulgaria, 30 settembre 2014, n. 8429/05, § 41; Po. c. Bulgaria, 9 giugno 2016, n. 39651/11, § 103) e anche in tale sentenza viene ribadito che nel contesto di perquisizioni e sequestri il diritto interno deve garantire all’individuo una certa protezione contro interferenze arbitrarie nei diritti sanciti dall’articolo 8 CEDU e deve pertanto essere sufficientemente chiaro nei suoi termini da fornire ai cittadini un’adeguata indicazione circa le circostanze e le condizioni in cui le autorità pubbliche sono autorizzate a ricorrere a tali misure (cfr. Sä., cit., § 87). In particolare, la misura di perquisizione e sequestro costituisce una grave ingerenza nella vita privata, nel domicilio e nella corrispondenza e deve pertanto basarsi su una “legge” particolarmente precisa (Sa. c. Norvegia, 17 dicembre 2020, n. 459/18, § 50), affermando altresì che <<nell’esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione>>

44Si veda capitolo 2.

45 In particolare, l’ordinanza ha previsto che <<con la decisione in questione (n.d.a. sentenza “Italgomme”) sono stati rilevati profili di illegittimità negli accertamenti per contrasto con l’art. 8 cit. (n.d.a. della Convenzione EDU) che potrebbero assumere rilevanza nel presente giudizio>>

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