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Qualora l’associazione sia un ente del Terzo settore, tale operazione (determinando la modifica dello scopo, da non lucrativo a lucrativo) è idonea a determinare la perdita della qualifica di ETS, con conseguente necessità di attenersi alle norme recate dal CTS per tale fattispecie.
Infatti, al riguardo, l’art. 50, comma 1, CTS, dispone che «[l]a cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d’ufficio […] della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore».
Si applicherebbe, quindi, l’art. 50, comma 2, CTS, il quale, infatti, sancisce che «[l’]ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile» (tale è l’ipotesi in esame, essendo lo scopo della trasformazione proprio quello di consentire all’ente trasformato di continuare a operare in forma societaria, ai sensi del Codice civile) «deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 9, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale».
L’art. 9 CTS (“Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento”) sancisce che: «In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 [l’ufficio territorialmente competente del RUNTS], e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale»; detto «parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli».
ESEMPIO
Per esemplificare, si ponga il caso in cui si intenda trasformare un’associazione riconosciuta avente la qualifica di ETS, costituita con conferimenti per euro 15.000 e il cui patrimonio netto, alla data della trasformazione, sia pari a euro 100.000; per trasformare detta associazione in una società a responsabilità limitata, occorrerebbe, in applicazione dell’art. 50, comma 2, CTS, devolvere euro 85.000 del patrimonio dell’ente (a tanto ammonta, infatti, il patrimonio accumulato dall’ETS nella vigenza dell’iscrizione al RUNTS), munendosi, a tal fine, del parere richiesto dall’art. 9 CTS, come richiamato dall’art. 50, comma 2, CTS; residuerebbe quindi, ai fini della determinazione del (patrimonio netto e, quindi, del) capitale sociale della società risultante dalla trasformazione, la somma di euro 15.000.
(A. Busani – D. Corsico, Atto costitutivo, statuti e operazioni straordinarie degli enti del terzo settore, Milano, 2021, 301 e ss.)
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Resta in ogni caso fermo, che la configurabilità dell’operazione è subordinata alla sussistenza del presupposto sancito dall’art. 2500-octies, comma 3, c.c., secondo cui la trasformazione «non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico».
All’uopo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota n. 943 del 29 gennaio 2019, dispone che <<Restano fermi i vincoli previsti dal medesimo articolo 2500 octies cc. o, per gli enti costituiti prima del 1° gennaio 2004 dall’art. 223 octies disp. att. cc., volta ad evitare che le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità o oblazioni del pubblico possano sviare le risorse a tal fine pervenute dalla loro destinazione originaria. Sarà cura di codesto ente verificare la procedibilità della trasformazione da associazione in srl e gli eventuali adempimenti da porre in essere (omissis) verificando anche la normativa emanata dalla regione di riferimento in materia di organizzazioni di volontariato o interpellando la regione interessata. >>
Secondo A. CETRA (Le trasformazioni “omogenee” ed “eterogenee”, in Il Nuovo Diritto Societario, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, Vol. 4, Milano, 2007e C. Giustizia, 10 gennaio 2006, causa C-222704, in Foro It., 2006, IV, 249) <<Nella stessa logica estensiva si deve ritenere che la nozione di contributo pubblico di cui all’art. 2500-octies comprenda anche le agevolazioni fiscali, poiché rappresentano un sostegno finanziario indiretto>> e in tale prospettiva la dottrina è propensa ad ampliare la platea dei “contribuenti” privati agli associati, con l’effetto di ritenere che anche le liberalità effettuate da questi ultimi precludano la trasformazione.
Per F. Tassinari – M. Maltoni (La trasformazione delle società, Milano 2011, pag. 404 e ss.) <<poiché risulta di fatto impossibile verificare oggettivamente l’inesistenza delle situazioni che integrano i presupposti del divieto, l’unica soluzione è rappresentata dalla dichiarazione in atto degli organi amministrativi dell’ente trasformando, che si assumono la responsabilità della legittimità sostanziale dell’operazione (omissis) Sempreché non si ritenga che un ruolo essenziale debba essere giocato in tale verifica, atteso il suo interesse generale, dalla Pubblica Amministrazione in sede di approvazione della modifica statutaria dell’associazione ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 361/2000; il che, se da un lato ridurrebbe l’onere a carico del notaio verbalizzante, dall’altro giustificherebbe la scelta normativa di circoscrivere la trasformabilità in società lucrativa alle sole associazioni riconosciute: tesi il cui fondamento, una volta abrogati gli artt. 17, 600 e 786 c.c., passa anche attraverso il reperimento di idonei strumenti di indagine sulla consistenza e composizione qualitativa del patrimonio da parte della stessa P.A.>>.
Ebbene, alla luce della nuova entrata in vigore del Codice ETS, nel caso di associazione ETS, sembrerebbe competente a tale valutazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. sua Nota n. 943 del 29 gennaio 2019), attraverso la comunicazione di cui all’art. 9 Dlgs. 117/2017 all’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 dello stesso Dlgs. 117/2017, ovvero all’ufficio territorialmente competente del RUNTS e fermo restando il meccanismo del silenzio accoglimento decorsi i 30 giorni di cui al citato articolo 9.
