Cremazione: è consentito disperdere le ceneri?

L’art. 411 del codice penale1 punisce con la reclusione da due a sette anni che disperde le ceneri di un cadavere, ma chiarisce che non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di un’espressa volontà del defunto.2
Ebbene, basta leggere l’articolo in esame per fornire una prima risposta al quesito circa la liceità della pratica di dispersione delle ceneri: essa è infatti lecita se autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di un’espressa volontà del defunto. Ma il tema richiede certamente alcune ulteriori precisazioni.

La cremazione
La cremazione e la relativa conservazione o dispersione delle ceneri è stata dapprima disciplinata dall’art. 80 del D.P.R. n. 285/1990,3 secondo cui le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e le stesse urne devono essere collocate in appositi spazi predisposti all’interno dei cimiteri, oppure anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Inoltre, la norma in esame contempla la possibilità che il defunto abbia scelto di disperdere le proprie ceneri dopo la cremazione in un cinerario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, di cui dunque ciascun comune deve essere dotato. Tali cinerari sono altresì deputati a raccogliere le ceneri che i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Il successivo art. 3 della legge n. 130/20014 ha fornito una disciplina più ampia e completa della cremazione, relativa a tutti i suoi principali aspetti, perevedendo, tra l’altro l’obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

Autorizzazione alla cremazione
l’art. 3 l. n. 130/2001 disciplina innanzitutto l’autorizzazione alla cremazione, stabilendo che a rilasciarla è l’ufficiale di stato civile e chiarendo a che condizioni questi può rilasciarla.
La cremazione può essere richiesta (all’ufficiale di stato civile), nel rispetto della volontà espressa dal defunto, dai suoi familiari. Dunque occorre una manifestazione di volontà del defunto ad essere cremato, sulla cui base i familiari possono richiedere la cremazione.
Principale modalità con cui il defunto può autorizzare i familiari a richiedere la sua cremazione è il testamento (art. 3 co. 1 lett. b.1).5 In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la cremazione può essere richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Conservazione delle ceneri
L’urna deve essere sigillata, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e possono consistere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, nella tumulazione, nell’interramento o nell’affidamento ai familiari (art. 3 l. n. 130/2001).

Dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri è consentita solo ed esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto e previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile (art. 411 c.p.), anche contestuale all’autorizzazione alla cremazione.
La dispersione delle ceneri è normalmente eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, salvi i casi particolari contemplati dell’art. 3 L. n. 130/2001.6
Chiarito che la dispersione delle ceneri è consentita solo nel rispetto della volontà del defunto (art. 411 c.p.), un particolare dubbio interpretativo riguarda la modalità di manifestazione del consenso alla cremazione da parte del defunto e la sua trasmissione all’ufficiale di stato civile. Infatti, l’art. 3 l. n. 130/2001 disciplina solo la forma della manifestazione di volontà del defunto ad essere cremato, ma nulla prevede in ordine alla forma della manifestazione di volontà del defunto alla dispersione delle ceneri. Ebbene, pare condivisibile quanto recentemente sostenuto da TAR Lazio – Roma, sez. 2-bis, con la Sentenza 5 luglio 2017, n. 7860, secondo cui non è contemplato a livello normativo statale un obbligo di forma scritta per la manifestazione di volontà de defunto a che le sue ceneri siano cremate e dunque, in ossequio al principio generale di libertà della forma, un regolamento comunale non può imporre tale forma scritta per la scelta del defunto. Corollario di tale condivisibile orientamento è che per la dispersione delle ceneri sarebbe sufficiente una mera dichiarazione verbale del defunto, o anche solo negativa di non vietare la dispersione delle ceneri; infatti, l’art. 411 c.p. prevede solo il rispetto della volontà del defunto e non un’autorizzazione esplicita alla dispersione delle ceneri.
In ogni caso, a fini prudenziali è certamente preferibile che il de cuius autorizzi espressamente la dispersione delle sue ceneri con testamento, autorizzando così anche la cremazione ai sensi dell’art. 3 l. n. 130/2001. Diversamente, però, si ritiene che, in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, così come la cremazione può essere richiesta all’ufficiale di stato civile del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo ai sensi dell’art. 3 l. n. 130/2001, così pure la dispersione delle ceneri può essere richiesta dagli stessi soggetti, anche contestualmente all’autorizzazione alla cremazione stessa, all’ufficiale di stato civile.

Dove disperdere le ceneri
Con riferimento al luogo in cui disperdere le ceneri, l’art. 3 l. 130/2001 prevede che essa può avvenire unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del nuovo codice della strada; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti (art. 3 L. n. 130/2001).
L’intepretazione più coerente della norma sembra nel senso che, oltre alle “aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private”, la dispersione possa avvenire anche in aree private non appositamente destinate a cinerari, purchè all’aperto, con il consenso dei proprietari, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro e comunque mai al’interno di centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del nuovo codice della strada.
Infine, la dispersione può avvenire anche in natura, non solo in appositi cinerari, e precisamente in mare, nei laghi e nei fiumi, purchè in tratti liberi da natanti e da manufatti.

Gian Marco Antonelli

1 Art. 411 c.p.: <<Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911>>.

2 Peraltro, lo stesso art. 411 c.p. all’ultimo comma, contempla una circostanza aggravante, ovvero la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.

3 Art. 80 del D.P.R. n. 285/1990: <<1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione>>

4 Art. 3 L. n. 130/2001: <<(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;
g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.>>

5 Tuttavia per revocare questa particolare disposizione testamentaria sulla cremazione la legge ammette espressamente una semplice dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa, creando il dubbio circa la necessaria olografia dell’intero documento ex art. 602 c.c. ed il rispetto di tutti i requisiti formali previsti dalla stessa norma del codice civile.

6 Ovvero dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

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