Quanti anni dura l’APE ?

L’ape è valido 10 anni, solo se nell’immobile oggetto dell’ape non ci sono impianti termici, oppure se rispetta le seguenti condizioni:
1) non si deve intervenire sugli impianti per tutta la durata,
2) si devono fare regolarmente le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti, comprese le eventuali necessita’ di adeguamento.
Diversamente, in caso di modifiche ed interventi che possano influenzare le prestazioni energetiche dell’edificio, l’ape sarà valido solo fino al 31.12 dell’anno successivo alla modifica.
Esempio: per una casa indipendente viene rilasciato un APE il 03 marzo 2020, l’attestato avrebbe una validità di 10 anni, ovvero fino al 03 marzo 2030; se però il 15 ottobre 2022 viene effettuato un intervento di ampliamento del volume dell’edificio (o viene installato un nuovo impianto di riscaldamento, oppure un cappotto termico, o ancora un impianto fotovoltaico, ecc.), l’attestato fatto sarà valido fino al 31 dicembre 2023.

Quali interventi determinano la decadenza dell’ape ?
1 Qualsiasi intervento peggiori la prestazione energetica, la sostituzione o la rimozione di generatori o parti dell’involucro che determinino un peggioramento della prestazione globale,
2 qualunque intervento migliorativo della prestazione energetica che coinvolga almeno il 25 % della superficie esterna del fabbricato attraverso una ristrutturazione,
3 qualsiasi miglioramento del rendimento degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria di almeno il 5%, a seguito di una riqualificazione o sostituzione.

Quanto dura L’ape in assenza di controlli e delle manutenzioni dei sistemi tecnici (Impianti termici) ?
L’ape sarà valido solo fino al 31.12 dell’anno successivo in caso di mancato rispetto delle normative inerenti le verifiche degli impianti termici, come ad esempio la regolare manutenzione della caldaia: la periodicità delle verifiche è stabilita dal d.P.R. 16 aprile 2013 n. 74. Esempio, se la caldaia doveva essere controllata nel 2019 e non viene eseguito il controllo, allora l’APE scadrà il 31 dicembre 2020.
Gli impianti di cui fare la manutenzione e i controlli sono gli impianti termici, con le seguenti scadenza previste dal D.P.R. n. 74/2013 :
1) per Impianti termici con generatore di calore a fiamma,
– con potenza fra i 10 e i 100 kW alimentati con combustibili solidi o liquidi, ogni 2 anni;
– con potenza uguale o superiore ai 100 kW dovranno invece essere controllati ogni anno;
– se l’alimentazione dell’impianto è il gas, GPL o metano, ogni 4 anni se la potenza è compresa tra 10 e 100 kW, ogni 2 anni se uguale o superiore ai 100 kW;
2) per le Pompe di calore,
– con potenza compresa tra i 12 e i 100 kW con compressione del vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta, ogni 4 anni,
– con potenza uguale o superiore ai 100 kW, ogni 2 anni,
– con potenza superiore o uguale ai 12 kW, azionate da motori endotermici, 4 anni,
– con potenza uguale o superiore ai 12 kW ad assorbimento e alimentate con energia termica, 2 anni.
3) per Impianti termici a cogenerazione microgenerazione,
– con potenza maggiore ai 50 kW, 4 anni,
– cogenerazione con potenza uguale o superiore ai 50 kW, 2 anni;
4) per impianti con sistemi di teleriscaldamento,
– con potenza superiore a 10kw, 4 anni.

Se sul libretto degli impianti non sono presenti le regolari manutenzioni previste ed elencate nel paragrafo, non si possono effettuare le operazioni di compravendita, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 ai sensi dell’art. 6 Dlgs. 192/2005.

Sul punto si rinvia allo studio del Consiglio Nazional del Notariato Numero 657 del 20 Giugno 2014
secondo cui: <<E’ invece possibile, nei limiti temporali di validità dell’attestato originario, allegare all’atto di ritrasferimento copia conforme per estratto autentico dell’attestato originario suddetto (conformemente a quanto si ritiene per i certificati di destinazione urbanistica). Ovviamente non devono essere trascorsi più di dieci anni dal rilascio di detto attestato, tale essendo il limite di validità temporale, e sempreché, nel frattempo, siano state rispettate tutte le altre condizioni cui è subordinata la validità dell’attestato (ossia mancata esecuzione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione tali da modificare la classe energetica e rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici). Per l’accertamento delle condizioni di validità dell’attestato energetico originario valgono le considerazioni sopra svolte al § 3.3.>>

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