(sintesi delle novità e chiarimenti sul Dl. 34/2020)
REQUISITI SOGGETTIVI
Si può beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 119, fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni a)per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (in condominio) e b) per gli interventi antisismici. Non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. (Risp. Interpello 327/2020)
Comproprietari di un appartamento all’interno di un condominio.
Come chiarito nella citata circolare 24/E del 2020, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), la detrazione deve essere ripartita tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da uno solo dei predetti soggetti, lo stesso può fruire del Superbonus direttamente senza necessità di alcuna comunicazione.
Comproprietario con il coniuge di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate (cioè non condominio)
Non è possibile beneficiare del Superbonus sulle parti comuni, né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico su tutto l’edificio, né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”, non trattandosi di condominio.
Unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?
Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.
TITOLO per sfruttare il superbonus:
le persone fisicheche sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggettodell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o almomento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare,i soggetti beneficiari, devono detenere l’immobile anche in base ad un contratto di locazione,anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato. Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
REQUISITI OGGETTIVI
Arco temporale
La detrazione si applica nella misura del 110% delle spese sostenute e documentate tra il giorno 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, (la detrazione viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo, in luogo delle attuali dieci quote annuali).
Tipologia di edifici:
Deve trattarsi di edifici abitativi già esistenti. Un immobile non residenziale (esempio laboratorio C/3) per avere il 110% deve essere ristrutturato e “convertito” in abitazione. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9. In contesto condominiale, – se nel condominio prevale al superficie delle unità non abitative, queste ultime non hanno il 110% e potranno semmai avere le altre agevolazioni spettanti, mentre l’unità abitativa nel condominio comunque avrà il 110% (per esempio nel caso di specie l’unità abitativa avrà il 110% mentre gli uffici e negozi l’ecobonus del 65%, vedi interpello all’Agenzia Entrate 294/2020). Di conseguenza un condominio che contiene solo unità non abitative è escluso dal “Superbonus. Per edificio unifamiliare (distinto da edificio condominiale) si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Interventi TRAINANTI
1) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (trattasi del cd. “cappotto termico”). La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 50.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio di cui fa parte, euro 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità e 30.000 euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità immobiliare che compone l’edificio di cui fa parte;
2) lavori sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione e con determinate caratteristiche indicate nello stesso decreto e da un regolamento UE (811/2013) cui il decreto fa rinvio. La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 30.000 per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi, 20.000 euro moltiplicato per ciascuna unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità e 15.000 euro moltiplicato per ciascuna unità abitativa negli edifici con più di otto unità immobiliare che compone l’edificio di cui fa parte;
3) lavori sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua sanitaria a pompa di calore e con altre caratteristiche tecniche indicate dal decreto. La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 30.000 per gli edifici singoli o villette.
4) lavori di migliroamento sismico eseguiti sulle parti strutturali dell’edificio e che comportano, al termine dell’intervento, il miglioramento di una o due classi sismiche, oppure un miglioramento della sicurezza statica anche senza variazione di classe; in tale ultimo caso l’edificio deve essere situati in zona sismica 1, 2 e 3, è esclusa la zona 4. La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 96.000.
Interventi TRAINATI
L’aliquota di detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del DL 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) nei limiti di spesa individuati da tale normativa per ciascun intervento a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai sopraelencati numeri 1-2-3.
Immobili oggetto di interventi
1) Interventi sia trainanti che trainati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o piùaccessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relativepertinenze (sia trainanti, sia trainati);
2) Interventi SOLO trainati:
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno diedifici in condominio (solo trainati).
ULTERIORI REQUISITI
Super Ecobonus
Occorre (compresi interventi indicati ai numeri 1-2 e 3) chè si assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero se non possibile (perché, ad esempio, l’edificio è già classificato in una classe energetica appena sottostante a quella massima prevista) il conseguimento della classe energetica più alta da certificare mediante Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento.
Se l’edificio è sottoposto ai vincoli di cui al d.lgs. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) l’ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico “trainati” anche in assenza di interventi “trainanti”, fermo il rispetto dei requisiti minimi e ove possibile il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e delle unità immobiliari o se non possibile conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi di risparmio energetico accedono al “Superbonus” anche in caso di demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico, a condizione che si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione nei termini urbanistici della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)e non di “nuova costruzione”.
Super Sismabonus
Nel caso di interventi antisismici, sono considerati “trainanti” alternativamente:
– tutti quelli eseguiti sulle parti strutturali dell’edificio e che comportano, al termine dell’intervento, il miglioramento di una o due classi sismiche;
– un miglioramento della sicurezza statica anche senza variazione di classe; in tal caso l’edificio deve essere situati in zona sismica 1, 2 e 3, è esclusa la zona 4.
Con una Demolizione e Ricostruzione di immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, è sfruttabile il superbonus.
Gian Marco Antonelli
