
INDICE
- Trasferimenti immobiliari – 2. Atti ipotecari – 3. Servizi per le aziende – 4. Servizi per i giovani – 5. Servizi per la famiglia – 6. La successione ereditaria – 7. Domande frequenti al Notaio – 7.1. Per acquistare un immobile 7.2. Il preliminare di acquisto – 7.3. Per chi richiede un mutuo – 7.4. Srl semplificate o ordinarie – 7.5. Case Popolari, IACP ed ATER
1. Trasferimenti immobiliari
L’acquisto di una casa è sempre un passaggio importante della nostra vita. Così come la vendita di un immobile sigla momenti densi di significato: dall’investimento, alla trasformazione del patrimonio, dalla necessità ai cambiamenti generazionali. In tutti e due i casi l’acquisto o la vendita di un immobile non sono cose da prendere alla leggera. Si tratta infatti di operazioni estremamente complesse e dense di insidie, che non possono essere affrontate senza i consigli di un esperto.
Siete in grado di sapere quali siano i diritti e gli obblighi tanto del venditore quanto dell’acquirente?
E soprattutto, avete le cognizioni giuridiche adatte per evitare spiacevoli sorprese sia che vendiate sia che acquistiate un immobile?
Proprio per garantire il più elevato livello di sicurezza e serietà nell’acquisto di beni di così rilevante valore, quasi tutti gli ordinamenti delle moderne nazioni hanno riservato ad una particolare figura giuridica il compito di assicurare il buon esito dell’investimento: il notaio. Figura connotata dalle caratteristiche di indiscutibile serietà, assoluta imparzialità e considerevole preparazione tecnica.
Con il suo intervento, il notaio, infatti, ponendosi in situazione di terzietà rispetto al venditore ed all’acquirente, garantisce tanto l’uno che l’altro, assumendo su di sé la piena, incondizionata e, soprattutto, gravosissima responsabilità in merito alla positiva conclusione sotto ogni punto di vista, della compravendita.
Proprio per questi motivi egli è in grado di fornire tutte le informazioni utili o necessarie per il buon esito dell’affare.
Il notaio ha esperienza e capacità professionali tali da poter dare tutte le spiegazioni relative ai diritti ed agli obblighi delle parti nella compravendita, garantendo la protezione ed il completo soddisfacimento degli interessi e delle aspettative di entrambe.
E’ importante, dunque, rivolgersi al notaio per venire a conoscenza delle insidie, tanto per chi vende tanto per chi acquista, che possono nascondersi dietro una (apparentemente) banale compravendita.
Insidie che, quantunque non lo si creda, si presentano sin dal momento della iniziale decisione di vendere o di acquistare.
Siete, per esempio, a conoscenza delle considerevoli conseguenze legali derivanti da una semplice firma su una semplice proposta (per lo più irrevocabile) di acquisto o di vendita?
Avete idea dei vincoli e degli obblighi che possono nascere dalla sottoscrizione di un contratto preliminare, sia pure redatto privatamente? E’ importante quindi muovere i primi passi nel difficile mondo della compravendita immobiliare con il piede giusto: lasciatevi guidare dal vostro notaio di fiducia, il quale sarà in grado, non solo di farvi raggiungere con soddisfazione e sicurezza il vostro obiettivo, ma vi consiglierà anche le migliori soluzioni sotto il profilo fiscale.
2. Atti ipotecari
Il mutuo è un contratto con il quale una parte, detta mutuante (di solito una banca), trasferisce una determinata quantità di denaro a favore dell’altra, detta mutuatario, al fine che quest’ultima possa goderne per un tempo determinato a fronte del pagamento alla prima di un corrispettivo rappresentato da interessi. Così schematizzata la struttura essenziale e la funzione del contratto, si deve subito evidenziare che un mutuo in concreto è arricchito di svariate clausole non sempre di immediata comprensione, ma necessarie a regolare tutti i rapporti tra le parti per la durata prevista: modalità di erogazione del mutuo, fissazione dei termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi, determinazione di altre spese per gli oneri di amministrazione del contratto, disciplina e costi di estinzione anticipata, prestazione e manutenzione delle garanzie, conseguenze degli inadempimenti relativi (ritardi) e assoluti (mancato pagamento). Ciascuno di questi aspetti è a sua volta caratterizzato da una notevole ricchezza di possibilità e di sfumature, frutto sia di prassi e regole moderne, sia di una meditazione dottrinale che a giusta ragione può definirsi millenaria (il mutuo è contemplato nel diritto romano classico ed è stato oggetto di studio da parte dei giuristi bizantini, dei giuristi medievali di diritto comune, dei giuristi delle codificazioni dell’età moderna). Attualmente la tematica è ulteriormente arricchita da suggestioni e novità provenienti da Paesi stranieri e dalla disciplina dell’Unione europea. Tutto questo rende l’idea della effettiva complessità della figura: il contratto di mutuo, tipico prodotto di una prestazione intellettuale, ben si presta a essere concepito come una composizione di ingegneria giuridica, in cui il lavoro di costruzione, dimensionamento e coordinamento delle diverse clausole, caratterizza il risultato nel suo complesso, e ne rende possibile una valutazione in termini di migliore (o peggiore) qualità e convenienza.
I contratti di mutuo sono generalmente predisposti dalle banche; il notaio, se incaricato per tempo dal mutuatario, può esercitare su di essi un controllo volto a renderli più chiari e comprensibili, a individuare e suggerire soluzioni meglio adatte ai contraenti, ad eliminare clausole che possono ingenerare un non giustificato squilibrio contrattuale. Se la struttura di base del contratto è quella indicata, può avvenire, abbastanza di frequente, che il mutuo venga stipulato secondo una disciplina speciale, quella del “credito fondiario”. Tale disciplina oggi si distingue ben poco da quella di un mutuo ipotecario “ordinario”, discutendosi addirittura tra gli esperti quando si sia in presenza di una fattispecie oppure di un’altra; tuttavia, esistono delle differenze significative, alcune delle quali saranno evidenziate nelle schede illustrative che seguono. Non costituisce, invece, una specie particolare, il cosidetto mutuo unilaterale, diffuso nella recente prassi. La diversità risiede unicamente nel fatto che a recarsi dal notaio (come è indispensabile al fine della concessione della garanzia ipotecaria) è solo il mutuatario: questa modalità di perfezionamento può ridurre, di fatto ed a seconda dei casi, lo spazio del notaio per esercitare la sua funzione di indirizzo e consulenza.
Occorre fin d’ora attirare l’attenzione su un punto essenziale. Non sempre alla stipulazione del mutuo segue immediatamente la materiale disponibilità del denaro: a volte le banche trattengono la somma fino al momento della effettiva acquisizione della garanzia ipotecaria, cioè, in concreto (a seconda dei diversi modelli), anche per una quindicina di giorni (o più) dopo la stipula. Il punto è di notevole importanza in quanto, spesso, il mutuatario ha necessità di disporre del denaro subito, per pagare al venditore la casa che contestualmente concede in garanzia alla banca! Un possibile rimedio consiste nell’ottenere dalla banca un finanziamento “ponte” (o “pre-finanziamento”), che copra il periodo tra la stipulazione del mutuo e il tempo necessario al consolidamento della garanzia; ma non tutte le banche sono a ciò disponibili. Con l’assistenza del notaio si potrà, secondo i casi, cercare di contemperare per quanto possibile le opposte esigenze.
Altra avvertenza concerne un aspetto eventuale: può darsi che il mutuatario preveda che l’immobile acquistato, e concesso in ipoteca, debba essere presto rivenduto per varie esigenze (trasferimento di residenza, aumento dei componenti della famiglia con necessità di una casa più grande, ecc.); conseguentemente fa conto di poter accollare, in conto prezzo, al futuro nuovo acquirente dell’immobile la parte del mutuo che gli resta da pagare. Ora, a parte il fatto che 1) sull’accollo deve essere d’accordo anche l’acquirente, e che, 2) a volte le banche pongono qualche ostacolo all’operazione, bisogna soprattutto ricordare che, per regola generale, 3) l’accollo non è “liberatorio”, ma “cumulativo”: ciò significa che, effettuato l’accollo del residuo mutuo, la banca non cambia debitore, ma ne acquisisce uno in più; per cui, se il nuovo acquirente per caso non riesce a pagare la banca, questa potrà ancora avanzare pretese nei confronti dell’originario mutuatario. Per questi motivi, la attuale prassi constata un minore ricorso all’accollo: in sostanza il venditore estingue il suo mutuo, mentre l’acquirente, se necessario, ne contrae uno nuovo in proprio. Anche su questo aspetto, il notaio può essere di aiuto, evidenziando le concrete alternative ed i relativi costi.
3. Servizi per le aziende
– Acquisti di aziende o rami di aziende, verifiche e garanzie
– Titoli abilitativi per l’esercizio dell’impresa
– Inizio attività
– Apertura, modificazione e cessazione di unità locali
– Pubblicità presso il Repertorio Economico Amministrativo
– Direttori tecnici e Responsabili tecnici, cariche e qualifiche del REA
– Acquisti di concessioni, brevetti e marchi
– Affitti di aziende
– Organismi sindacali e comunicazioni di legge
4. Servizi per i giovani
– Acquisto della prima casa di abitazione
– Assunzione di mutui con garanzia ipotecaria
– Conclusione delle trattative di acquisto con sottoscrizione del preliminare di acquisto
– Requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa
– Regime fiscale: l’acquisto dal privato e l’acquisto dal costruttore, verifiche e garanzie
– Inizio di una attività commerciale o imprenditoriale
– Iscrizioni ad albi e qualifiche
– Assunzione di mutui per l’acquisto di beni immobili strumentali
– Leasing per macchinari e immobili
5. Servizi per la famiglia
– Scelta del regime patrimoniale dei coniugi
– Attività imprenditoriale di uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni
– Acquisto di bene strumentale da parte del coniuge imprenditore
– Destinazione dei beni al soddisfacimento delle necessità della famiglia,
– Acquisto della prima casa per il figlio
– Valutazione dell’opportunità di procedere a donazioni di beni ai figli
– Assegnazioni ai coniugi a seguito di separazione o divorzio
– Testamento o successione legittima
– Successione dei legittimari
– Disposizioni testamentarie a favore di enti senza fine di lucro
6. La successione ereditaria
La successione ereditaria è legata ad un evento triste e spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio. Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all’impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni. Pertanto è opportuno avere informazioni precise sugli effetti della successione ereditaria: il notaio può essere d’aiuto non solo, preventivamente, per fornire consigli a chi vuole che la propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso.
Il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge), e/o alla successione testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare – nel caso concreto – se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell’eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.
I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinunzia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l’attribuzione, in altre parole, di un bene determinato.
Non bisogna dimenticare i profili fiscali della successione ereditaria: anche sotto quest’aspetto, il notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problema.
Il notaio ha, poi, specifica competenza per consigliare il miglior modo per redigere un testamento, ovvero quali atti compiere, in vita, per conseguire determinati risultati a seguito della successione.
7. Domande frequenti
7.1. Per acquistare un immobile
Le indicazioni valgono anche per il venditore, il quale deve avere gli stessi accorgimenti dell’acquirente e pretendere le stesse garanzie di serietà e correttezza nell’operazione.
Se c’è un intermediatrio
Nel caso ci si rivolga ad una agenzia immobiliare, si consiglia: 1.dopo aver visitato l’immobile e averlo trovato di proprio gradimento, pretendere di conoscere la condizione del bene relativamente sia alla intestazione di proprietà presso la Conservatoria dei RR. II. (provenienza per atto di compravendita o di donazione, ecc.), che alla situazione catastale e di regolarità sotto il profilo della concessione amministrativa (condoni, licenze, altro), chiedendo di poter visionare le relative planimetrie e la documentazione catastale; 2.al momento della richiesta da parte dell’intermediario di sottoscrivere la proposta di acquisto tener conto che tale proposta rappresenta un vero e proprio preliminare di vendita e non vi saranno ulteriori possibilità di trattative per l’acquirente, che resta obbligato a quanto sottoscritto in sede di proposta. Dunque, occorre, quantomeno, controllare attentamente il modulo per verificare che non vi siano clausole abusive o eccessivamente onerose.
Se la trattativa è diretta
Nel Nel caso di trattativa diretta tra venditore e acquirente si consiglia di rivolgersi ad un esperto (notaio, avvocato, altro professionista competente o Associazioni dei Consumatori) onde procedere alle necessarie verifiche prima di sottoscrivere il preliminare.
Questa indicazione vale anche – e soprattutto – per il venditore il quale potrebbe in buona fede ignorare alcuni vincoli o alcune particolari regole che è necessario rispettare prima di impegnarsi a vendere.
7.2. Il contratto preliminare di acquisto
Compiute le necessarie verifiche e pattuiti con il venditore i termini del contratto, si procede alla stipula del preliminare, che a norma di legge può essere trascritto presso la Conservatoria dei RR. II.
La trascrizione rende pubblico il contratto preliminare salvaguardando l’acquirente dalle conseguenze dannose per trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile (pignoramenti, sequestri, altro), che potrebbero intervenire tra la stipula del preliminare e quella del contratto definitivo, o per fallimento del venditore. In quest’ultima ipotesi è disposto un privilegio per l’acquirente rispetto agli altri creditori nel recupero delle somme versate e delle spese sostenute.
Quando si consiglia la trascrizione nei pubblici registri
La trascrizione del preliminare è pertanto consigliabile e comunque particolarmente opportuna nei seguenti casi: 1.quando il venditore è un imprenditore; 2.quando tra la stipula del contratto preliminare e quella del definitivo si devono eseguire lavori di ristrutturazione, chiedere concessioni, autorizzazioni o condoni, finanziamenti, altro; 3. quando tra il preliminare e il definitivo intercorre un lungo lasso di tempo; 4. quando viene versata una caparra di importo elevato.
7. 3. Per chi richiede un mutuo
La chiarezza del contratto di mutuo
Spesso i contratti di mutuo sono di difficile comprensione. Questo in parte è dovuto alla necessità di utilizzare termini tecnici insostituibili; in parte tuttavia il problema potrebbe essere superato con uno sforzo di semplificazione che garantirebbe un rapporto più chiaro tra banche e utenti. E’ consigliabile avere in anticipo il testo del contratto e, soprattutto, delle “condizioni generali” proposte dalla banca. Se si incontrano difficoltà nella comprensione e se le risposte date dai funzionari non sono soddisfacenti ci si può rivolgere sia alle associazioni dei consumatori, sia al notaio, che daranno le spiegazioni del caso anche prima della stipulazione del mutuo. La poca chiarezza del contratto può anche essere indizio di scarsa qualità del prodotto, la qualcosa rende consigliabile rivolgersi a un altro istituto di credito.
Il tasso d’interesse
E’ generalmente l’elemento principale o esclusivo nella valutazione di un mutuo. E’ invece importante approfondire altri fattori, qui sotto elencati, prima di effettuare la scelta, in quanto è opportuno valutare il peso complessivo che le rate del mutuo avranno sul bilancio familiare.
E’ necessario pertanto informarsi sulla differenza tra tasso d’ingresso, più basso per le prime semestralità, e tasso a regime, nonché valutare la differenza tra tasso fisso e tasso indicizzato, poiché ad esempio un basso tasso di ingresso può essere allettante ma riservare la sgradita sorpresa di tassi a regime molto alti, mentre un tas-so fisso oggi conveniente puo’ diventare oneroso in poco tempo. Inoltre, nella formazione della rata mensile, al tasso di interesse si aggiungono altre spese che è necessario conoscere per tempo.
Le spese accessorie, i tempi d’istruttoria e l’erogazione
Qui si possono trovare spiacevoli sorprese in termini di oneri economici; è quindi opportuno esaminare con attenzione e comparare le tasse sul mutuo, le spese di perizia e di istruttoria, le assicurazioni – più o meno imposte – con le quali la banca si garantisce contro il rischio di incendio/scoppio dell’immobile o morte del mutuatario. E’ bene inoltre informarsi preventivamente sulle spese notarili che, per diverse ragioni, possono variare a parità di somma mutuata.
Quando ci si è impegnati a comperare una casa entro un dato termine e si deve pagare una penale al venditore per il ritardo, tempi lunghi di istruttoria per la concessione del mutuo possono costare cari. Di regola 60 giorni sono più che sufficienti per ottenere un mutuo ipotecario.
Poiché l’ipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio la iscrive nell’apposito ufficio, e ciò può esser fatto solo dopo la stipula del mutuo, spesso la banca trattiene la somma mutuata sino a quando la pratica sia stata espletata, il che significa dover aspettare due o tre settimane prima di poter disporre del denaro ottenuto in prestito. Nel caso di una compravendita immobiliare il venditore dovrà di conseguenza attendere alcuni giorni per essere pagato. Bisogna informarsi presso la banca e presso il notaio sui tempi di effettiva disponibilità del denaro. Per evitare questa attesa, alcune banche mettono subito a disposizione la somma mutuata a titolo di prefinanziamento, nel qual caso è opportuno verificare quali siano gli interessi che la banca richiede. In alternativa al prefinanziamento è necessario accordarsi in anticipo con il venditore il quale, se vende prima di incassare tutto il prezzo, deve essere opportunamente garantito. E’ compito del notaio proporre e spiegare alle parti le diverse soluzioni possibili.
La detraibilità fioscale
La legge prevede la detraibiltà fiscale di una parte degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati per mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di immobili e/o per interventi di recupero edilizio. Questa possibilità di abbattimento dell’onere fiscale va dunque eventualmente esaminata con attenzione.
L’ipoteca
L’ipoteca è la garanzia che consente alla banca di recuperare forzatamente il proprio credito quando il debitore non paga. Al debito principale (capitale) debbono essere aggiunti gli interessi stabiliti per il mutuo, quelli per il ritardo, le spese della procedura per la vendita all’asta della casa. Per questa ragione l’ipoteca viene iscritta per un importo molto superiore a quello del mutuo. Ciò significa che sino a quell’importo il valore della casa è riservato alla banca e che un eventuale altro mutuo – che tuttavia non sempre le banche concedono – potrà essere richiesto solo sul valore residuo dell’immobile.
Il mutuo si estingue con il pagamento dell’ultima rata. L’ipoteca che lo garantisce, invece, rimane in vita sino a quando siano trascorsi vent’anni dalla sua costituzione, in pratica da quando il mutuo è stato concesso. Per i mutui di durata inferiore ai vent’anni, perciò, vi è un periodo di tempo in cui l’ipoteca esiste anche se non ha più alcuna utilità.
In questi casi non conviene chiedere alla banca di cancellare l’ipoteca salvo che si debba vendere la casa. E’ bene ricordare che la cancellazione di un’ipoteca richiede sempre alcuni mesi e che il suo costo non è trascurabile (circa 500 € per un’ipoteca di 160.000 €).
Nel concedere un mutuo la banca deve valutare non solo il valore della casa offerta in garanzia, ma anche la capacità del debitore di pagare le rate del mutuo. Per questa ragione, talvolta, viene richiesta la fideiussione da parte di un terzo (ad esempio da parte di un genitore per il figlio). Questa prassi bancaria è corretta purché siano determinati i limiti di importo e la durata della fideiussione. E’ invece da respingere l’eventuale richiesta della banca (più spesso sono le finanziarie a seguire questa prassi) di una procura a vendere la casa nel caso in cui non vengano pagate le rate del mutuo.
Le clausole vessatorie
Chiedere e ottenere un mutuo per l’acquisto della casa, oggi, è un’operazione a portata di tutti. E’ normalmente sufficiente rivolgersi ad una banca e produrre i pochi documenti che questa chiede. Non si giustificano, perciò, percentuali rilevanti richieste talvolta da “mediatori finanziari”.
Chi chiede un mutuo e ha bisogno di chiarimenti, ha sempre a disposizione le associazioni dei consumatori e il notaio, professionista imparziale, la cui scelta spetta al mutuatario e il cui intervento, necessario per la costituzione dell’ipoteca, rappresenta un costo che potrà essere utilizzato al meglio per avere tutta la consulenza necessaria.
7.4. Srl Semplificate o ordinarie? confronto
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7.5. Case Popolari, IACP ed ATER
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